Assegni per i figli: sostegno economico ai genitori

Soprattutto per le giovani coppie, la nascita del primo figlio può comportare l’insorgere di qualche difficoltà economica. A stabilizzare le finanze dei neogenitori ci pensa l’assegno per i figli.

Assegni per i figli: di che si tratta?

Molti genitori residenti in Svizzera hanno diritto agli assegni per i figli e ai cosiddetti assegni familiari, ossia sussidi volti a compensare almeno in parte le spese necessarie per il mantenimento dei figli. L’entità dei suddetti assegni è definita dalla Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) del 24 marzo 2006. Questa stabilisce che, fino al 16° anno di età dei ragazzi, ai genitori spetta un assegno mensile di almeno 200 franchi per ciascun figlio. Laddove quest’ultimo sia malato o disabile oppure presenti un’incapacità al guadagno, l’assegno verrà versato fino al compimento del 20° anno di età.

A quanto ammontano gli assegni per i figli erogati dai vari cantoni?

L’entità degli assegni familiari può variare in funzione del cantone di residenza. Quest’ultimo è tenuto a erogare in ogni caso l’importo minimo stabilito dalla Confederazione, ma può anche prevedere assegni di entità superiore. Ha inoltre la facoltà di versare in via supplementare degli assegni di nascita e di adozione.

Soltanto 12 dei 26 cantoni svizzeri applicano lo standard definito dalla Confederazione. Gli altri hanno messo a punto delle soluzioni speciali. I cantoni Zugo e Ginevra erogano ad es. un importo mensile di 300 franchi per ciascun figlio. Oltre ad assegni per i figli di importo superiore allo standard, il canton Friborgo prevede inoltre un assegno di nascita e uno di adozione rispettivamente di 1500 franchi. Per sapere a quanto ammontano gli assegni familiari erogati dal vostro cantone di residenza e se sono previsti altri sussidi, contattate le casse di compensazione per gli assegni familiari o le relative succursali.

Assegni per i figli: a chi spettano?

Hanno diritto agli assegni familiari tutti i lavoratori subordinati e le persone non esercitanti attività lucrative che abbiano un reddito modesto e non superiore ai 41 760 franchi. Dal 1° gennaio 2013 anche i lavoratori indipendenti possono richiedere gli assegni familiari. Regole speciali valgono per i salariati agricoli.

I genitori percepiscono un assegno per ogni figlio proprio (è considerato tale anche un figlio adottivo), affiliato o figliastro. Se entrambi i genitori lavorano, l’assegno per i figli viene erogato sempre a colui che ai sensi della legge figura quale primo avente diritto. Qualora l’altro genitore lavori in un cantone diverso da quello del primo avente diritto e che prevede assegni familiari di importo superiore, alla famiglia spetterà un pagamento compensativo.

Chi lavora a tempo parziale percepisce un assegno familiare d’importo intero, a patto che abbia un reddito di almeno 570 franchi mensili o 6840 franchi annui. Laddove un genitore abbia più occupazioni a tempo parziale, verranno sommati gli introiti derivanti da ciascuna di esse. Gli assegni parziali erogati in passato sono stati aboliti.

Dove richiedere gli assegni per i figli?

Gli assegni familiari non vengono versati automaticamente. I lavoratori subordinati devono farne richiesta presso il datore di lavoro o presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari di quest’ultimo. I lavoratori indipendenti e coloro che non esercitano un’attività lucrativa devono invece rivolgersi alla cassa di compensazione cantonale a cui sono affiliati. Le casse di compensazione per gli assegni familiari fanno generalmente capo a una cassa di compensazione AVS.

Laddove nella situazione personale, economica o lavorativa degli aventi diritto intervengano dei cambiamenti che si ripercuotono sullo stesso diritto agli assegni o sull’entità di questi ultimi, ciò andrà segnalato al datore di lavoro o alla cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

Il diritto agli assegni vale anche per i figli residenti all’estero?

La cittadinanza svizzera dei genitori o dei figli non garantisce di per sé il diritto a percepire gli assegni familiari. A determinare quest’ultimo è in primis lo svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera o, in casi eccezionali, di un’attività all’estero per conto di un’impresa con sede in Svizzera. Ciò è dovuto principalmente alle modalità del finanziamento degli assegni familiari, che è in prevalenza a carico del datore di lavoro. Quest’ultimo corrisponde alla cassa di compensazione per gli assegni familiari un importo variabile da cantone a cantone. Detto importo è calcolato in percentuale del salario AVS complessivo e oscilla tra l’1,2% e il 3,2%. Le notevoli differenze risultano dalla variabilità delle prestazioni e dei livelli salariali dei vari cantoni.

In alcuni casi può così capitare che un genitore o una coppia di genitori che lavora in Svizzera abbia diritto agli assegni anche per i figli residenti all’estero. Questo regolamento speciale è sancito da accordi internazionali siglati dalla Svizzera con gli Stati dell’UE e dell’AELS, come pure con Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina.

Quali prestazioni succedono agli assegni per i figli?

Oltre all’assegno per i figli, gli assegni familiari comprendono l’assegno di formazione. Quest’ultimo viene erogato dopo il raggiungimento del 16° anno di età del ragazzo laddove sia dimostrato che costui è impegnato in un percorso di formazione. Anche in questo caso l’entità dell’assegno varia da cantone a cantone, tuttavia la Confederazione stabilisce che debba corrispondere ad almeno 250 franchi mensili. L’assegno viene erogato fino al termine della formazione, ma non oltre il 25° anno di età.

Non sempre però i genitori svizzeri possono approfittare dell’intero importo degli assegni familiari: questi ultimi rientrano infatti nel reddito imponibile e, come tali, sono soggetti a tassazione.