In quanto lavoratrici incinte, in Svizzera godete di particolari tutele e non siete tenute a svolgere attività potenzialmente nocive per la salute vostra o del nascituro. A tal proposito vigono precise regole:
- Non potete lavorare per più di nove ore al giorno.
- Se di norma lavorate in piedi, a partire dal quarto mese di gravidanza avete diritto a 12 ore di riposo giornaliero nonché a delle pause supplementari di dieci minuti ogni due ore. Dal sesto mese di gravidanza in poi la durata del lavoro in piedi non può superare le quattro ore. Ove possibile, per le restanti ore di lavoro vi verrà assegnata un’attività sostitutiva da svolgere da sedute.
- Se lavorate dopo le ore 20 e a turni di notte, durante la gravidanza il datore di lavoro è tenuto a offrirvi un’occupazione sostitutiva diurna, oppure a esonerarvi dal lavoro continuando a corrispondervi l’80% del salario.
- Il datore di lavoro deve offrirvi un’occupazione alternativa anche qualora lavoriate in condizioni potenzialmente pericolose o a contatto con sostanze nocive per la salute.
- Il datore di lavoro deve darvi la possibilità di sdraiarvi e riposare.
Se in gravidanza non siete nelle condizioni di lavorare, per un periodo di tempo limitato il datore di lavoro è tenuto a corrispondervi l’80% del vostro normale salario. La durata di detto periodo di tempo varia in funzione degli anni di servizio maturati. Se la gravidanza vi causa un malessere improvviso o se non vi è alcuna attività che possiate ragionevolmente svolgere, siete autorizzate a rimanere a casa. Qualora per ragioni di salute siate impossibilitate a lavorare per un periodo prolungato, recatevi dal medico e chiedete di essere messe in malattia.