Disdetta: regole in gravidanza

La gravidanza ha ripercussioni anche sul rapporto di lavoro della futura mamma. Scoprite con noi quali misure dovrà adottare il datore di lavoro a tutela della gestante e quali sono le regole vigenti in Svizzera in fatto di protezione dalla disdetta in gravidanza.

La protezione dalla disdetta in gravidanza

In Svizzera le lavoratrici incinte godono di particolari tutele. Tra queste figura in particolare la tutela dalla disdetta, che vale fino alla 16a settimana successiva al parto e anche per i licenziamenti pronunciati durante la gravidanza della lavoratrice in concomitanza con la chiusura dell’azienda: in tal caso la disdetta non sarà valida. Queste regole valgono anche laddove la lavoratrice incinta abbia un impiego a tempo parziale o sia ancora impegnata nella formazione – ma non nel caso abbia un contratto di lavoro a tempo determinato.

In generale la lavoratrice è libera di scegliere quando informare della gravidanza il datore di lavoro. Molte donne aspettano di superare il primo trimestre, visto che prima vi è il rischio di un aborto spontaneo. Sarà comunque bene informare al più presto il datore di lavoro, visto che per legge è tenuto a tutelare le lavoratrici incinte adottando non da ultimo le seguenti misure:

  • Limitazione dell’orario di lavoro a nove ore giornaliere
  • Esonero da lavori pesanti, pericolosi o che prevedono il contatto con sostanze pericolose
  • Esonero dall’attività lavorativa notturna a partire dall’8a settimana che precede la data prevista del parto

Attenzione: se la lavoratrice rimane incinta durante il periodo di prova, in fatto di tutela dalla disdetta valgono altre disposizioni.

Incinta nel periodo di prova? In Svizzera niente protezione dalla disdetta

In via di principio, in Svizzera una lavoratrice incinta può essere licenziata durante il periodo di prova. La legge vieta di discriminare una donna in ragione di una gravidanza in corso e se il datore di lavoro pronuncia il licenziamento durante il periodo di prova, spesso lo fa per motivi non legati alla gravidanza. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potrebbe effettivamente licenziare la lavoratrice perché incinta, ma addurre motivazioni di altro genere. Dimostrare che è così, è molto difficile. Può naturalmente anche capitare che il datore di lavoro pronunci il licenziamento senza essere al corrente della gravidanza. Una donna incinta che venga licenziata durante il periodo di prova e decida di adire le vie legali avrà pertanto scarse possibilità di successo. Conviene dunque valutare molto attentamente se rendere o meno nota la gravidanza al datore di lavoro prima del termine del periodo di prova.

Se una donna incinta sta affrontando il processo di selezione e non ha perciò ancora iniziato a lavorare, nulla le impone di informare della gravidanza il datore di lavoro e nel caso quest’ultimo le chieda se è incinta, non è tenuta a rispondere. Il datore di lavoro deve di fatto essere informato soltanto laddove una gravidanza impedisca – in misura considerevole o in toto – di svolgere la prevista attività.

Incinta nel periodo di disdetta: che cosa succede?

Se una lavoratrice già licenziata rimane incinta nel periodo di disdetta, onde tutelarla da difficoltà economiche la legge prevede l’interruzione del periodo di disdetta fino alla 16a settimana successiva al parto. Il rapporto di lavoro già disdetto si protrarrà pertanto per oltre un anno ancora.

Dimissioni

La gravidanza non tange il diritto della lavoratrice di rassegnare le dimissioni, ossia disdire di propria volontà il rapporto di lavoro rispettando il previsto termine di disdetta o stipulare con il datore un contratto di scioglimento del rapporto di lavoro. Con ciò, tuttavia, la lavoratrice perde il diritto a congedo e indennità di maternità (almeno l’80% del salario per 14 settimane). Quella delle dimissioni è pertanto un’opzione da valutare molto attentamente.

Principali disposizioni di legge in materia di maternità delle lavoratrici

Le particolarità del rapporto di lavoro della lavoratrice incinta o che allatta sono disciplinate dalle seguenti leggi:

  • Legge sul lavoro (LL): ha lo scopo di tutelare la salute delle lavoratrici incinte o che allattano e nell’Ordinanza sulla protezione della maternità prescrive ai datori di lavoro l’adozione di misure adatte allo scopo. Attenzione: la legge non vale per la totalità delle aziende e delle lavoratrici e in determinati casi trova solo parziale applicazione. La lavoratrice deve pertanto verificare se le disposizioni della LL sono applicabili o meno al suo contratto di lavoro.
  • Codice delle obbligazioni (CO): disciplina, tra le altre cose, la protezione dalla disdetta in gravidanza e la continuazione del pagamento del salario allo scopo di tutelare economicamente le donne incinte e che allattano. Nel servizio pubblico, in luogo del CO, valgono generalmente speciali leggi cantonali.
  • Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG): la LIPG disciplina l’indennità per la perdita di guadagno in caso di gravidanza.
  • Legge sulla parità dei sessi (LPar): la discriminazione di una donna in ragione di una gravidanza passata, presente o futura rappresenta una violazione della LPar. Lo stesso dicasi per una disdetta il cui motivo sia comprovatamente lo stato di gravidanza della lavoratrice.In Internet è possibile scaricare l’opuscolo «Maternità – protezione delle lavoratrici» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della Confederazione Svizzera. Il documento fornisce risposte a molti quesiti come pure esaurienti delucidazioni in merito ai testi di legge rilevanti.